Convenzione›Titolo III
Art. 27
In vigore dal 5 giu 1971
Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione.
Ogni rigetto completo o parziale sarà motivato.
In caso di accettazione, lo Stato richiedente sarà informato del luogo e della data della consegna.
In mancanza di accordo al riguardo, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, nel luogo che indicherà la rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente.
Sotto riserva del caso previsto nel comma precedente, lo Stato richiedente dovrà far prendere in consegna l'individuo da estradare, dai suoi agenti, nel termine di un mese a contare dalla data determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma del presente articolo. Se, decorso detto termine, lo Stato richiedente non ha fatto prendere in consegna l'individuo da estradare, questo ultimo sarà messo in libertà e non potrà più essere richiesto per lo stesso fatto.
In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o il ricevimento dell'individuo da estradare, lo Stato interessato ne informerà l'altro Stato prima della scadenza del termine. I due Stati si metteranno d'accordo su una altra data di consegna e saranno applicabili le disposizioni del comma precedente.
Storico versioni
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