Art. 14
ConvenzioneTitolo III

Art. 14

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In vigore dal 5 giu 1971
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato.
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