Art. 19
ConvenzioneTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 5 giu 1971
In materia di tasse e imposte, di dogana, di cambio, l'estradizione sarà concessa soltanto nella misura in cui sarà stato così deciso con semplice scambio di lettere per ogni infrazione o categoria di infrazioni espressamente indicata.
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