Convenzione
Art. 34
In vigore dal 5 giu 1971
Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano e a condizione di rinviare i detti detenuti entro breve termine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-34