Art. 34
Convenzione

Art. 34

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In vigore dal 5 giu 1971
Si darà seguito alla domanda di comparizione di testimoni detenuti a meno che considerazioni particolari non vi si oppongano e a condizione di rinviare i detti detenuti entro breve termine.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-34