Convenzione›Titolo III
Art. 32
In vigore dal 5 giu 1971
Le spese determinate dalla procedura di estradizione saranno a carico dello Stato richiedente, essendo inteso che lo Stato richiesto non reclamerà nè spese di procedura, nè spese di carcerazione.
Le spese determinate dal transito in territorio di una delle Alte Parti Contraenti dell'individuo consegnato all'altra Parte saranno a carico dello Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-32