ConvenzioneTitolo IV

Art. 37

In vigore dal 5 giu 1971
Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi: - l'autorità da cui emana l'atto; - la natura dell'atto da consegnare; - il nome e la qualità delle parti; - il nome e l'indirizzo del destinatario; - e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa. La nota di trasmissione sarà accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-37

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