Convenzione›Titolo IV
Art. 37
In vigore dal 5 giu 1971
Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi:
- l'autorità da cui emana l'atto;
- la natura dell'atto da consegnare;
- il nome e la qualità delle parti;
- il nome e l'indirizzo del destinatario;
- e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa.
La nota di trasmissione sarà accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-37