Convenzione

Art. 42

In vigore dal 5 giu 1971
Le persone di cui è richiesta la testimonianza sono convocate nelle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto; in caso di mancata comparizione l'autorità richiesta è tenuta a prendere nei confronti dei non comparsi tutte le misure di coercizione previste dalla sua legge in vista di costringerveli.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-42

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Art. 42 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo