Convenzione
Art. 43
In vigore dal 5 giu 1971
L'autorità giudiziaria che procede all'esecuzione delle commissioni rogatorie applicherà le proprie leggi per ciò che concerne la forma da osservare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-43