Convenzione
Art. 40
In vigore dal 5 giu 1971
In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-40