Convenzione

Art. 40

In vigore dal 5 giu 1971
In materia civile, commerciale o penale le commissioni rogatorie sono eseguite sul territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti dalle autorità giudiziarie e trasmesse per via diplomatica normale.
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Tunisia relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione, conclusa a Roma il 15 novembre 1967. — Testo vigente | Portale Normativo