Convenzione

Art. 45

In vigore dal 5 giu 1971
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa eccettuati gli onorari di esperti
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-45

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