Convenzione
Art. 45
In vigore dal 5 giu 1971
L'esecuzione delle commissioni rogatorie non darà luogo, per ciò che concerne lo Stato richiedente, al rimborso di alcuna spesa
eccettuati gli onorari di esperti
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-45