Convenzione

Art. 48

In vigore dal 5 giu 1971
La presente Convenzione sarà ratificata; gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile a Tunisi. La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. La presente Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento; essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la sua denuncia da una delle Alte Parti Con traenti. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. FATTO A ROMA, il 15 novembre 1967, in sei esemplari di cui due in lingua italiana, due in lingua araba e due in lingua francese, ciascuno dei sei testi facente ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi italiano arabo il test francese prevarrà. Per la Repubblica italiana FANFANI Per la Repubblica tunisina MONGI SLIM Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri Moro
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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267#art-c-48

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