Art. 14

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 2 apr 1968
(Modalità per ottenere il riscatto) Per ottenere il riscatto l'iscritto deve presentare domanda all'INADEL prima della cessazione del rapporto di servizio. Sulla domanda di riscatto decide il consiglio di amministrazione con provvedimento definitivo. Alla relativa attuazione provvede il direttore generale dell'INADEL con propria determinazione, di cui viene data comunicazione all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;152#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo