Art. 15
LEGGE 8 marzo 1968, n. 152
In vigore dal 2 apr 1968
(Rateizzazione del contributo di riscatto)
L'iscritto ha facoltà di richiedere che il contributo di riscatto di cui al precedente sia trasformato in annualità costanti da pagare a rate mensili posticipate per un numero di anni non superiore a quello del periodo riscattato, calcolando, ove occorra, per un anno intero la frazione di anno.
L'iscritto che entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente non abbia fatto pervenire all'INADEL la domanda di pagamento rateale, deve effettuare, a pena di decadenza, il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro un anno dalla comunicazione stessa.
In caso di pagamento rateale si applicano le tabelle e le norme stabilite in materia dalle disposizioni vigenti per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali per quanto attiene alla determinazione dei premi rateali, alle modalità di pagamento, alla corresponsione degli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, all'estinzione del debito residuo per l'iscritto che sia collocato a riposo senza aver completato il pagamento, al versamento dei premi da parte della vedova o degli orfani qualora l'iscritto muoia entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.
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