Art. 16

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 25 nov 1993
(Indennità di licenziamento - Disciplina) Dalla data di entrata in vigore della presente legge ai dipendenti non di ruolo iscritti all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, ai sensi del precedente , non è dovuta la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni di legge a favore del personale non avente diritto a pensione. Il diritto alla predetta indennità se spettante in base alle vigenti disposizioni è conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
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