Art. 10

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 2 apr 1968
(Revisione della misura dei benefici previdenziali) In base alle risultanze di ciascun bilancio tecnico il consiglio di amministrazione dell'istituto può apportare miglioramenti ai benefici facoltativi, nonchè agli assegni vitalizi, limitatamente alla parte degli assegni stessi indicata alla lettera b) degli , a condizione che tali miglioramenti non pregiudichino l'equilibrio tecnico finanziario della gestione. Le disposizioni contenute nel comma secondo dell' e nel comma terzo dell' della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono abrogate.
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