Art. 4
LEGGE 8 marzo 1968, n. 152
In vigore dal 28 nov 1991
(Indennità premio di servizio - Misura)
Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli , sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto. Le frazioni superiori a sei mesi si computano per anno intero; quelle pari o inferiori sono trascurate.
Ai fini della misura della indennità premio di servizio sono anche computabili:
a) i servizi di ruolo resi anteriormente al 1 luglio 1933 anche se non coperti da iscrizione, detratti i periodi di sospensione dall'impiego o di aspettativa senza assegni;
b) i servizi non di ruolo resi in posti di organico non coperti da titolare, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè posteriori al 1 gennaio 1925 per gli impiegati, al 1 gennaio 1930 per i sanitari ed al 1 luglio 1933 per i salariati e sempre che agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuità, servizi da titolare.
I criteri per la determinazione della misura dell'indennità premio, di cui al primo comma del presente articolo, trovano applicazione anche nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che abbia lasciato il servizio con effetto dal 1 marzo 1966 in poi.
Il consiglio di amministrazione dell'INADEL con apposite norme, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le modalità di riliquidazione dell'indennità premio già corrisposta al personale di cui al precedente comma. (1a)
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