Art. 9
LEGGE 8 marzo 1968, n. 152
In vigore dal 2 apr 1968
(Misura dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilita)
L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità di cui ai precedenti è pari alla somma:
a) della rendita indicata nella tabella A allegata alla presente legge in corrispondenza della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11;
b) della rendita di lire 60.000 qualora si tratti di gruppo di superstiti indicati al numero 1) del precedente composto di almeno quattro compartecipi; di lire 51.000 qualora il suddetto gruppo di superstiti abbia meno di quattro compartecipi; di lire 42.000 qualora si tratti di superstiti indicati ai nn. 2 e 3 del citato .
L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre.
In nessun caso l'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità può essere inferiore a lire 120.000 oltre la tredicesima mensilità.
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