Art. 12
LEGGE 8 marzo 1968, n. 152
In vigore dal 29 lug 1993
(Facoltà di riscatto di servizi)
Il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio il riscatto dei servizi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, non compresi tra quelli indicati al comma secondo lettere a) e b) del precedente , nonchè dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, purchè valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Non è ammesso il riscatto di un periodo di servizio complessivamente superiore a quattordici anni. (9)
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