Art. 8

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 2 apr 1968
(Assegno vitalizio - Misura dell'assegno diretto) L'ammontare annuo lordo dell'assegno vitalizio diretto è pari alla somma: a) della rendita costituita da tante volte il 2,50 per cento della retribuzione contributiva degli ultimi 12 mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per quanti sono gli anni di servizio computabili; b) della rendita di lire 69.000. In nessun caso la rendita di cui alla lettera a) può essere inferiore alla corrispondente parte a) dell'assegno vitalizio indiretto o di reversibilità previsto per la vedova ed orfani dal successivo . L'ammontare annuo dell'assegno vitalizio è corrisposto in tredici rate, delle quali dodici pagabili alle scadenze mensili e la tredicesima al 16 dicembre. In nessun caso l'importo annuo dell'assegno vitalizio diretto può essere inferiore a lire 144.000 oltre la tredicesima mensilità.
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