Art. 17

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 21 nov 1969
(Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi) È fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data. I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.
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