Art. 18

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 2 apr 1968
(Assistenza sanitaria ai figli degli iscritti) Hanno diritto all'assistenza sanitaria i figli celibi e nubili, conviventi e a carico, degli iscritti in attività di servizio e pensionati, i quali non abbiano superato il ventunesimo anno di età. Conservano il diritto all'assistenza sanitaria i figli maggiorenni, qualora frequentino istituti di istruzione superiore, per tutta la durata del corso legale, ma comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. Le limitazioni di età non si applicano nei casi di assoluta e permanente inabilità al lavoro.
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