Art. 19

LEGGE 8 marzo 1968, n. 152

In vigore dal 2 apr 1968
Salvo quanto previsto all', sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge o con essa incompatibili. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1968 SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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