Art. 15
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso:
"Sezione credito":
non meno del 20 per cento alla riserva;
dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della "Sezione";
la rimanenza alla "Sezione previdenza" per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'.
"Sezione previdenza":
non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della "Sezione";
non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione;
la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'.
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