Art. 12

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e con quello del lavoro e della previdenza sociale, potrà disporre ispezioni periodiche e straordinarie alla "Sezione previdenza" e la Banca ha l'obbligo di mettere a disposizione degli incaricati delle ispezioni tutti i documenti e gli atti e di fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti. Per tali ispezioni si applicano le norme contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. L'Organo di vigilanza sulle aziende di credito procede, d'iniziativa o su richiesta del Ministero dei trasporti, ad ispezioni periodiche e straordinarie della "Sezione credito". Per le ispezioni alla "Sezione credito" si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
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