Art. 14
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i trasporti e per il lavoro e la previdenza sociale, la "Sezione previdenza" può essere messa in liquidazione.
Con lo stesso decreto è nominato un commissario liquidatore che assume l'amministrazione della "Sezione previdenza" con i poteri di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
La eventuale messa in liquidazione della "Sezione credito" sarà regolata dalle norme del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni.
L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione di una sola sezione sarà devoluto alla Sezione superstite; in caso di contemporanea liquidazione della "Sezione previdenza" e della "Sezione credito", oppure della Sezione superstite, l'attivo netto eventualmente risultante sarà devoluto ad istituzioni che esercitano la loro attività assistenziale a favore dei dipendenti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in conformità a quanto in proposito sarà disposto dal Ministro per i trasporti.
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