Art. 19

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Antagnod, addì 6 agosto 1967 SARAGAT MORO - COLOMBO - REALE - SCALFARO - ANDREOTTI - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE
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