Art. 17
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato.
I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.
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