Art. 11
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
La Banca nazionale delle comunicazioni dovrà trasmettere all'Organo cui è demandata la vigilanza bancaria e ai Ministeri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale copia dell'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio d'amministrazione - con indicazione separata delle materie da trattare per la "Sezione credito" e per la "Sezione previdenza" - almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione e copia dei rispettivi verbali entro dieci giorni successivi a quello delle adunanze.
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