Art. 9
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Per la formazione del bilancio di ciascuna Sezione saranno osservate le disposizioni dell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.
I bilanci sono predisposti dal Comitato esecutivo, sentito il direttore generale, entro due mesi dalla fine dell'esercizio e subito presentati ai sindaci.
I bilanci medesimi verranno quindi sottoposti al Consiglio d'amministrazione, il quale provvederà ad approvarli, udita la relazione dei sindaci, entro il mese successivo.
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