Art. 4

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Il patrimonio della Banca nazionale delle comunicazioni è così formato: a) dal capitale, costituito da quote di lire 1.000 versate dagli iscritti e da eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; b) dalle riserve della "Sezione credito"; c) dal fondo di dotazione della "Sezione previdenza" costituito nella misura iniziale di lire 100 milioni ed eventualmente elevabile con successivi apporti in relazione alle necessità funzionali della gestione previdenziale; d) dalle riserve della "Sezione previdenza". Nel fondo di dotazione della "Sezione previdenza" sono comprese le cauzioni legali di cui agli articoli 27 e 40 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nelle misure stabilite dagli articoli 48 e 49. Il fondo di dotazione e le riserve della "Sezione previdenza" garantiscono esclusivamente le operazioni compiute da detta Sezione.
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