Art. 3

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Le due "Sezioni" di cui all'articolo precedente hanno patrimonio proprio e contabilità e bilanci separati; esse hanno in comune il Consiglio d'amministrazione, il Collegio sindacale e gli organi esecutivi. Gli appalti e la gestione di servizi ausiliari del traffico connessi con l'esercizio dei trasporti ferroviari, di cui all', punto 6), ultimo capoverso, saranno svolti - compatibilmente con le disposizioni di legge - a cura della "Sezione credito" e con mezzi da questa forniti.
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