Art. 1
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Banca nazionale delle comunicazioni - già Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, costituito con regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 - è un Ente autonomo con personalità giuridica pubblica, con sede legale e direzione generale in Roma.
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Prourn:nir:stato:legge:1967-08-06;700#art-1