Art. 5

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Possono essere iscritti alla Banca nazionale delle comunicazioni tutti i dipendenti del Ministero dei trasporti, i funzionari ed agenti delle ferrovie esercitate dall'industria privata e quelli delle reti tramviarie. Il numero degli iscritti è illimitato. I nuovi iscritti debbono versare almeno una quota di partecipazione al capitale. Ogni iscritto non può avere intestate un numero di quote superiore a quello fissato dallo statuto della Banca, da emanarsi secondo le norme di cui al successivo . Gli eventuali conferimenti di quote di partecipazione da parte del Ministero dei trasporti non sono soggette a limitazioni.
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