Art. 2

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
La Banca nazionale delle comunicazioni ha lo scopo di: a) coadiuvare il Ministero dei trasporti nello svolgimento di attività e nella realizzazione di iniziative di carattere economico e finanziario tendenti al miglioramento e all'incremento dei servizi ferroviari; b) favorire, in genere, atti di previdenza e di risparmio tra gli iscritti, nonchè di promuovere e attuare iniziative di carattere sociale tendenti a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni degli iscritti, dipendenti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Banca può effettuare: 1) la raccolta dei depositi fruttiferi a risparmio ed in conto corrente, in generale, nelle ordinarie forme e, in particolare, nei confronti degli iscritti, in forme con modalità e a condizioni speciali, da autorizzarsi dallo Organo di vigilanza sulle aziende di credito, nonchè la emissione di buoni fruttiferi a scadenza fissa nell'ambito delle disposizioni impartite dall'Organo di vigilanza, a fronte delle operazioni, di durata non inferiore a 18 mesi, di cui ai successivi punti 3), 4) e 5); 2) l'esercizio del credito ordinario, direttamente o in partecipazione con istituti finanziari, aziende di credito e casse di risparmio a favore: del Ministero dei trasporti; di enti ed aziende costituiti dal Ministero dei trasporti e da tutti gli altri enti nei quali questo ha interesse diretto o indiretto; di società, imprese e privati che eseguono lavori o forniture e svolgono servizi per il Ministero dei trasporti e che direttamente o indirettamente esercitano attività inerenti al traffico ferroviario; di aziende di trasporto di persone e cose; di aziende turistiche ed alberghiere per favorire lo sviluppo di iniziative complementari del traffico viaggiatori; di società, imprese o privati che svolgono attività produttiva nell'interesse della economia nazionale, con preferenza per quelli la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con il settore dei trasporti; 3) la concessione di prestiti con scomputo rateale a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti e dei dipendenti di enti, società, imprese e privati che esercitano trasporti di persone e di cose o gestiscono servizi affini; 4) la concessione di prestiti verso cessione del quinto dello stipendio o del salario secondo le disposizioni di legge in vigore; 5) la concessione di mutui, con modalità ed a condizioni speciali e salva l'osservanza di disposizioni legislative di carattere generale, a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, direttamente o per il tramite di cooperative edilizie, per agevolarli nella costruzione o nell'acquisto di case popolari ed economiche; 6) l'assunzione, nei confronti degli enti ed organismi di cui al precedente punto 2) e, in particolare, nei confronti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: di servizi di tesoreria e della amministrazione di disponibilità finanziarie; di servizi atti ad incrementare il traffico delle merci per ferrovia, attraverso il sistema del pagamento dilazionato dei noli da parte degli utenti; di servizi di natura bancaria comunque inerenti ai trasporti ferroviari; di appalti e la gestione, diretta ed indiretta, di servizi aventi carattere di accessorietà e connessione con l'esercizio dei trasporti ferroviari; 7) il cambio delle valute estere nelle stazioni delle principali città ed in quelle di confine, con l'osservanza delle disposizioni valutarie vigenti; 8) le assicurazioni private sulla durata della vita umana in tutte le possibili forme; 9) le operazioni di capitalizzazione; 10) le assicurazioni riguardanti gli infortuni, ad eccezione di quella di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive integrazioni e modifiche, i rischi diversi d'impiego in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 4) del presente articolo e le assicurazioni di responsabilità civile verso terzi. La Banca nazionale delle comunicazioni può inoltre compiere ogni altra operazione bancaria che sarà indicata nello statuto da approvarsi a norma dell'. Per le attività di cui ai punti 8), 9) e 10) si applicano le norme del regio decreto 15 giugno 1933, n. 896 e quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Per il recupero di somme dovute, a rate mensili, dai dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per i prestiti di cui al punto 3) e per le assicurazioni di cui ai punti 8), 9) e 10) di questo articolo saranno operate dall'Azienda medesima ritenute sullo stipendio o sulla pensione, dietro esibizione di deleghe rilasciate dal personale interessato durante l'attività di servizio e con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministero dei trasporti. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al punto 5) non potrà superare - per quanto riguarda quelle effettuate con mezzi propri dalla Banca - il limite del 25 per cento del patrimonio della "sezione credito". Le attività concernenti l'esercizio bancario e quelle concernenti l'esercizio assicurativo saranno svolte attraverso due sezioni, amministrativamente distinte, denominate "Sezione credito" e "Sezione previdenza".
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