Art. 18

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cesserà dalla carica con gli altri consiglieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;700#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo