Art. 18
LEGGE 6 agosto 1967, n. 700
In vigore dal 2 set 1967
Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cesserà dalla carica con gli altri consiglieri.
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