Art. 15 · LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

Art. 15

LEGGE 6 agosto 1967, n. 700

In vigore dal 2 set 1967
Gli utili netti risultanti dal bilancio delle due sezioni sono assegnati come appresso: "Sezione credito": non meno del 20 per cento alla riserva; dividendo agli iscritti e ai partecipanti in misura non superiore al 6 per cento delle somme da essi apportate al capitale della "Sezione"; la rimanenza alla "Sezione previdenza" per essere destinata agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'. "Sezione previdenza": non meno del 20 per cento ai fondi di riserva della "Sezione"; non più del 6 per cento al conferente il fondo di dotazione; la rimanenza agli scopi di cui al primo capoverso, lettera b) dell'.
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