Art. 8
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificato dall' della legge 30 ottobre 1955, n. 1063 e dall' della legge 26 luglio 1957, n. 616, è sostituito dal seguente:
"A favore degli invalidi di la categoria che non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo all'imposta complementare. L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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