Art. 10
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore delle vedove e dei genitori in possesso della pensione di guerra prevista dalle tabelle G, I, M, O, è elevato da lire 66.000 a lire 90.000 annue.
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