Art. 14

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Università o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di età.
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