Art. 11
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
L'ammontare dell'assegno di previdenza a favore degli orfani e dei collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari della pensione di guerra di cui alle tabelle I ed O annesse alla presente legge, è elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue.
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