Art. 13

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M ed O annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare, spetta una indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento complessivo annuo fruito da corrispondersi, a cura delle competenti Direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione nel mese di dicembre di ciascun anno.
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