Art. 12

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
Nel caso in cui il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta, a titolo di riversibilità della pensione o dell'assegno rinnovabile di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, il trattamento economico stabilito dall'allegata tabella L, purchè il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni. Il trattamento di cui al presente articolo è sostitutivo del trattamento di riversibilità già previsto dall'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni. Nel caso in cui il militare o il civile percepisse l'assegno integratore di cui agli articoli 49 e 50 della legge 10 agosto 1950, n. 648, o avesse titolo a conseguire l'assegno stesso, alla vedova ed agli orfani, in aggiunta al trattamento previsto dalla tabella L compete il beneficio contemplato dall'art. 57 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, secondo le norme e nella misura stabilite dall'articolo medesimo. Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento economico di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova e degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte. Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto, il trattamento di cui al presente articolo viene ripartito secondo i criteri stabiliti dall'articolo 66 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Alla concessione del trattamento di cui al presente articolo provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'Amministrazione centrale. L'articolo 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e lo della legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono soppressi.
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