Art. 7
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' della legge 25 novembre 1964, n. 1266, a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.
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