Art. 6
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
Il primo comma dell'articolo 44-bis della legge 10 agosto 1950, n. 648, quale risulta dall' della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è sostituito dal seguente:
"Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue".
L' della legge 25 novembre 1964, n. 1266, è soppresso.
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