Art. 1

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 30 mag 1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennità per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge. La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall' della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.
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