Art. 3
LEGGE 18 maggio 1967, n. 318
In vigore dal 30 mag 1967
Nel caso in qui con una invalidità ascrivibile alla 1 categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità nella misura indicata dall'annessa tabella F.
Qualora con una infermità di 2ª categoria coesistano altre minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dalla annessa tabella F-1, una infermità di 1ª categoria, sarà corrisposto un assegno per cumulo non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della 1a categoria e quello della 20 categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti e tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.
L'assegno per cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello per superinvalidità anche quando la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili alle categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dalla annessa tabella FA.
Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge.
L'articolo 31 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e la tabella F annessa alla legge stessa sono soppressi.
Storico versioni
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