Art. 4

LEGGE 18 maggio 1967, n. 318

In vigore dal 21 apr 1968
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, forniti di pensione o di assegno rinnovabile di la categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare, è concesso un assegno speciale temporaneo non riversibile di lire 60 mila annue.
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LEGGE 18 maggio 1967, n. 318 (Art. 4 Modifiche alle norme sulle pensioni di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo