Art. 10
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 26 ago 2005
Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata.
Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.
Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.
Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell', ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.
Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169
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I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.
In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.
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