Art. 17
LEGGE 25 luglio 1966, n. 616
In vigore dal 28 ago 1966
Tariffa professionale.
La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-07-25;616#art-17